Aree di interesse ecologico
Dal 2015 tutti gli agricoltori dell’Unione europea che chiedono un pagamento diretto e possiedono una superficie a seminativi di oltre 15 ettari hanno l’obbligo di mantenere aree di interesse ecologico sul 5% di tale superficie. Queste aree portano benefici all’ambiente, migliorano la biodiversità e mantengono l’attrattiva dei paesaggi (come elementi paesaggistici caratteristici, zone tampone, terreni a maggese, colture azotofissatrici ecc.).
A questa regola generale si applicano alcune deroghe, ad esempio nel caso di agricoltori la cui superficie sia costituita per oltre il 75% da prati. L’obbligo di mantenere il 5% della superficie coperto da aree di interesse ecologico potrà essere portato al 7%, in funzione di una relazione che la Commissione europea dovrà presentare nel 2017 e di una sua eventuale proposta legislativa.
Quest’obbligo rappresenta una della tre misure del cosiddetto “inverdimento” (greening) della politica agricola comune del periodo 2014-2020, accanto al mantenimento di prati permanenti e alla diversificazione delle colture.
Sinonimi: Ecological Focus Area (EFA)
Fonte: Commissione europea






